Medico competente

Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora, inoltre, alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.

 

Inoltre si occupa di:

  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati.
  • Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente.
  • Consegnare al Datore di Lavoro, al momento della cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale.
  • Consegnare al lavoratore, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, da parte del Datore di Lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto.
  • Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’Articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascia al lavoratore copia della documentazione sanitaria..
  • Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’Articolo 35, al Datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori.
  • Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa, che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa da quella annuale deve essere comunicata al Datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel Documento di Valutazione dei Rischi.
  • Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli vengono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
  • Comunicare, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’Articolo 38 al Ministero della Salute, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

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