Medico Autorizzato

Il medico autorizzato è colui che analizza i rischi individuali connessi alla destinazione lavorativa e delle mansioni, ai fini della programmazione di indagini specialistiche e di laboratorio atte a valutare lo stato di salute del lavoratore, anche attraverso accessi diretti negli ambienti di lavoro.

Inoltre si occupa di:

Istituire, aggiornare e conservare il Documento Sanitario Personale (DOSP), e consegnarlo all’INAIL (ISPESL) in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di cessazione dell’attività d’impresa comportante esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Consegnare al Medico Autorizzato subentrante i DOSP nel caso di cessazione dall’incarico.

Fornire consulenza al datore di lavoro per la messa in atto di infrastrutture e procedure idonee a garantire la sorveglianza medica dei lavoratori esposti, sia in condizioni di lavoro normali, che in caso di esposizioni accidentali o d’emergenza.

Informare il lavoratore sul significato delle dosi ricevute, degli esami medici e radiotossicologici.

Comunicare il giudizio d’idoneità al lavoro con radiazioni ionizzanti e indicare i limiti di validità del medesimo.

Richiedere l’allontanamento dei lavoratori non idonei e proporre il loro reinserimento quando accerti la cessazione dello stato di non idoneità.

Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’Articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilascia al lavoratore copia della documentazione sanitaria..

Fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro.

Comunicare alla Direzione Provinciale del Lavoro e agli organi del Servizio Sanitario Nazionale competenti per territorio i casi di malattia professionale entro tre giorni dal momento in cui ne abbia effettuato la diagnosi.

Trasmettere all’INAIL (ISPESL) copia della documentazione clinica ovvero anatomopatologica e quella inerente l’anamnesi lavorativa dei casi di neoplasie refertate ritenute causate da esposizione lavorativa alle radiazioni ionizzanti.